Termini e Condizioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre alle presenti condizioni generali, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo ovvero nel programma di viaggio o nel sito web, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo ITALIANO.

Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio, la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del viaggiatore, e quest ‘ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio, come ivi disciplinato, sia le avvertenze in esso contenute, sia le presenti condizioni generali.

  1. FONTI LEGISLATIVE
    • La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 come modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Codice del Turismo, di seguito: CdT), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
  2. REGIME AMMINISTRATIVO
    • L’organizzatore e l’agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il Viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
      2.L’organizzatore e l’intermediario devono rendere noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, incluse o facoltative, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sull’effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e del Venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della eventuale restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza, ove il pacchetto includa il servizio di trasporto.
  3. DEFINIZIONI
    • Ai fini del presente contratto s’intende per:
      a)Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto di viaggio o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
      b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati ovvero di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

c)Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista, diverso dall’Organizzatore, che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) Stabilimento: quello stabilito dall’art. 8, lett. e) del D. Lgs.vo 26.3.2010 n. 59;

  1. f)Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
    g)Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
    h) Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
    i) Rientro: ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti;
    l) Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita on line, anche nel caso in cui sito web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita on line sono presentati al viaggiatore come un unico strumento, compreso il servizio telefonico.
  2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
    4.1.Per “pacchetto turistico” si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici quali: 4.1.1. il trasporto di passeggeri; 4.1.2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corso di lingua di lungo periodo; 4.1.3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli, che richieda un patente di guida di categoria A; 4.1.4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri precedenti e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
    a)che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
    b) che tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
    b.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
    b.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
    b.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga;
    b.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con questo/i ultimo/i sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
  3. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA DI ACQUISTO
    5.1.Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su supporto durevole.
    5.2.Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
    5.3. Per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (art. 45, comma 1 lett. h) D. Lgs.vo 6.9.2005 n. 206) una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su altro supporto durevole.
    5.4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 20.
  4. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
    6.1.Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o l’intermediario forniscono al viaggiatore le seguenti informazioni:
    a)orari, durata, località di sosta intermedia e coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
    b) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario, periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
    c) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto;
    d) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
    e) pasti forniti;
    f) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale del pacchetto;
    g) servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
    h) la lingua in cui sono prestati i servizi;
    i) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo fra il viaggiatore e l’organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia mandataria;
    l) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
    m) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
    n) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
    o) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’art. 41, co. 5 lett. a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
    p) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
    q) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1 CdT;
    r) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
    s) gli estremi della copertura assicurativa per il caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore nonché per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
    t) per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste nel modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte II CdT;
    u) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione ex art. 11 Re. Ce 2111/05 (“se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione europea”).
    6.2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo o nel sito web – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica in cui sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi cui è sottoposto il tour operator, quali a titolo esemplificativo:
    a) estremi dell’autorizzazione amministrativa o SCIA dell’organizzatore;
    b) estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 CdT;
    c) estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
    d) periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo o pubblicato sul sito web;
    e) parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 39 CdT).
  5. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
    7.1.La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, anche elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice (ove presente), che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8 CdT, prima dell’inizio del viaggio.
    Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, anche per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
    7.2.In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro il termine di cinque giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari (se successiva), senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7 CdT).
    7.3. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sè durante il viaggio per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
    7.4. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori in loco, sono estranei al presente contratto. Pertanto, nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a mero titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
  6. PAGAMENTI
    8.1.Se non diversamente indicato, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
    a)la quota d’iscrizione o gestione pratica, ove prevista;
    b) un acconto pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 30 giorni prima dell’inizio del pacchetto;
    8.2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare del prezzo del pacchetto dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
    8.3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore all’agenzia venditrice, ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
  7. PREZZO E REVISIONE
    9.1.Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti o sul sito web dell’operatore.
    9.2.Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, il prezzo può essere variato in aumento o diminuzione esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
    a) costi trasporto, incluso il costo del carburante o altra fonte di energia;
    b) tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti e comunque di ingresso o uscita dal Paese di destinazione e di ingresso in parchi o altre aree di interesse turistico;
    c) introduzione di nuove tasse governative o aumenti delle stesse di cui non si sia a conoscenza al momento dell’elaborazione delle quote;
    d) tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
    Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web.
    9.3. Se l’aumento di prezzo eccede il 10% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’art. 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
    9.4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del viaggio.
    9.5. Il prezzo è composto da:
    a) quota di iscrizione o di gestione pratica, ove prevista;
    b) quota di partecipazione che include la polizza assicurativa espressa in catalogo o nel sito web o nella quotazione del pacchetto fornita al viaggiatore;
    c) costo eventuali polizze assicurative integrative laddove richieste dal viaggiatore;
    d) costo eventuali visti o tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
    e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
  8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO PRIMA DELLA PARTENZA – RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
    10.1.Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’art. 39, laddove la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
    10.2.Se, prima dell’inizio del viaggio, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto oltre l’8%, il viaggiatore, entro il termine di due giorni lavorativi dalla comunicazione inviata dall’organizzatore, deve comunicare all’organizzatore se accetta la modifica proposta oppure recede dal contratto senza corrispondere spese di recesso. La mancata risposta del viaggiatore nel termine suddetto di due giorni lavorativi sarà intesa come accettazione della modifica proposta. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
    10.3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
    a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto;
    b) del termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione di accettare o meno le modifiche;
    c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il termine di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
    10.4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
    10.5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 10.2., se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
    10.6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
    a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di: 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni; 7 giorni prima dell’inizio del viaggio in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni; 48 ore prima dell’inizio del viaggio nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
    b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del viaggio.
    10.7. L’organizzatore ha in ogni caso diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
  9. RECESSO DEL VIAGGIATORE
    11.1.Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del viaggio, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
    11.2.Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
    11.3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla eventuale riallocazione dei servizi turistici.
    11.4. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali polizze.
    11.5. ln caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
    11.6. L’organizzatore rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.
  10. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
    12.1.Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessarie per la partecipazione al tour.
    12.2.Per le norme relative all’ingresso dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato.
    12.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto di ingresso e dovranno reperire le necessarie e aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
    12.4. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
    12.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario , nonché dei visti di soggiorno , di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
    12.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
    12.7. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori.
    12.8. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede: “paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto, in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia, a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonchè munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. ll viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l ‘obbligo di procurare visti o documenti.
    12.9. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione o richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
    12.10. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico
    12.11. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
    12.12. L’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
    12.13. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni , nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
  11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO AD ALTRO VIAGGIATORE
    13.1.Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
    Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
    13.2.L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
    13.3. In ogni caso, il viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
  12. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
    14.1.L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ.
    14.2.Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
    14.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie e inevitabili.
    14.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 16.3., se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 16.2., il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
    14.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 16.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’art. 43 CdT, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni
    14.6. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
    14.7. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
    14.8. La limitazione dei costi di cui al comma 14.6. non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del viaggio. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
    14.9. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile, equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
    14.10. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
    14.11. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 14.9., al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 14.9 si applica il comma 14.5.
    14.12. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 16.6 e 16.7.
  13. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ – RISARCIMENTO
    15.1.L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori di servizi a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
    15.2.L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative all’organizzazione ed esecuzione del viaggio ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, come previsto dall’art. 50 CdT, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 CdT.
    15.3. Qualora sussistano i presupposti perché il viaggiatore invochi il risarcimento dei danni, lo stesso, per patto espresso, non potrà in ogni caso essere superiore al triplo del prezzo totale del pacchetto, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa.
    15.4. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
    15.5. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
  14. OBBLIGO DI ASSISTENZA
    16.1.L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
    16.2.L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
  15. ASSICURAZIONE INCLUSA
    17.1.Nella quota di partecipazione è inclusa una Polizza assicurativa che prevede garanzie per assistenza alla persona, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio.
    17.2.I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione del viaggiatore al momento della partenza.
  16. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
    18.1.La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
    18.2.In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per mettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
  17. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE
    19.1.L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte, ai sensi dell’art. 67 CdT. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
  18. GARANZIE AL VIAGGIATORE – EUROP ASSISTANCE
    20.1.L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
    20.2.I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’organizzatore e dall’intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
    I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
    20.3. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e/o sul sito web dell’organizzatore e potranno anche essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
    20.4. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito dell’ Europe Assistance a tutela dei viaggiatori, all’indirizzo www.europeassistance.com, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce la Italy Camper Tour S.r.l.s.
    20.5. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, è opportuno tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non a inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini dello stesso

21.MODIFICHE OPERATIVE
21.1. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto ovvero del solo servizio di soggiorno o di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore del viaggiatore dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi al servizio acquistato che riportino l’indicazione della somma pagata e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

INFORMATIVA PRIVACY
Si rammenta al viaggiatore, che ha già ricevuto, per il tramite di Omologos, idonea informativa circa il trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e smi (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i suoi dati personali, il cui conferimento è necessario per consentire la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della vigente normativa. L’eventuale rifiuto al loro conferimento e trattamento comporterà l’impossibilità di perfezionare e, conseguentemente, di eseguire le prestazioni derivanti dal contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto alla portabilità, diritto di reclamo all’autorità di controllo) potrà essere effettuato nei confronti del titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento potrà utilizzare i dati forniti per finalità di marketing al fine di informare il viaggiatore sulle proprie iniziative e promozioni commerciali soltanto ove sia stato prestato espresso consenso.
Titolare del trattamento: Italy Camper Tour S.r.l.s. con sede in Corso Italia n°5, Quarto. Napoli. 80010 (ITALIA), P. IVA e COD. FISC. 09334151215, indirizzo e-mail: amministrazione@italycampertour.com